Lo Statuto

Art.1. Il presente statuto dell’Associazione Culturale ” PONTE ” è parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo dell’associazione stessa.

Art.2. È costituita in Arpino l’Associazione Culturale ” PONTE ” con sede in via Angelo Incagnoli n. l. L’ Associazione non ha fini di lucro né politici ed ha durata illimitata.

Art.3. L’Associazione ha lo scopo di valorizzare, recuperare e promuovere le antiche tradizioni legate al folklore ciociaro ed attuare iniziative atte a sviluppare e soddisfare esigenze morali, intellettuali, culturali, artistiche e turistiche.

Art.4. Il patrimonio è costituito dalle quote sociali e da eventuali contributi dei soci e dei terzi nonché dal denaro, valori, beni e diritti mobili ed immobili comunque acquisiti. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.5. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti a cura del Consiglio Direttivo, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. Deve essere redatto ed approvato un rendiconto annuale riassuntivo delle vicende economiche e finanziarie dell’associazione e deve essere conservata la relativa documentazione di supporto anche se non fiscale.

Art.6. Possono essere soci coloro che abbiano le seguenti qualità: abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e comunque dimostrino integre qualità morali. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. I soci saranno accettati a giudizio insindacabile del Consiglio. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci sono obbligati a versare le quote sociali le quali non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. I soci cessati per qualunque motivo nonché gli eredi dei soci defunti non potranno mai chiedere rimborsi di quote. In caso di scioglimento per qualunque causa l’associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.7. La qualità di socio si perde per recesso, morte, morosità o esclusione: la morosità e l’esclusione verranno dichiarate dal Consiglio Difettivo. Il recesso è consentito solo per giustificati motivi. Il Consiglio Difettivo può escludere il socio che non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo, i deliberati dell’Assemblea dei soci, i deliberati del Consiglio Difettivo e che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione.

Art.8. L’associazione è amministrata da un Consiglio composto di n.9 membri la cui durata in carica è di tre anni. Alla costituzione sono chiamati a comporre per tre anni il Consiglio i membri promotori. Alla sua naturale scadenza il Consiglio verrà rinnovato dall’Assemblea dei soci. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un consigliere, il Consiglio -alla prima riunione- provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consigliere o membro che manchi per tre sedute consecutive e che non abbia preventivamente comunicato giustificabili motivi dell’assenza può essere dichiarato a tutti gli effetti decaduto dalla carica con delibera del consiglio stesso.

Art.9. Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un presidente, un vice- presidente, un segretario e un tesoriere. I revisori dei conti, in numero di tre, verranno nominati la prima volta dal Consiglio.

Art.10. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate per iscritto almeno cinque giorni precedenti la data stabilita per la seduta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal presidente e, in caso di assenza, dal vice- presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale dal segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al presidente.

Art.11. Il Consiglio è investito dei più alti poteri in ordine: agli indirizzi e alle direttive generali dell’associazione, alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni.

Art.12. Il Presidente ha la legale rappresentanza -anche in giudizio- dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio ed attua le deliberazioni degli organi sociali. Mantiene i contatti con le Autorità locali e nazionali ed è responsabile dell’attuazione delle direttive dell’Assemblea dei soci e del Consiglio per lo sviluppo delle attività sociali. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Vice Presidente e può affidare altresì specifici incarichi organizzativi nonché di coordinamento di alcune attività sociali o di determinati settori ai singoli soci. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.13. Il Segretario cura e mantiene in efficienza l’organizzazione amministrativa dell’Associazione, attivandosi in ogni opportuno settore per la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione e provvede a quant’altro stabilito dal Presidente e dal Consiglio. Il Tesoriere cura la cassa e la regolare tenuta dei libri contabili e ad ogni riunione riferisce al Consiglio sulla situazione di cassa.

Art.14. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio, almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta o telefonica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art.20 del codice civile.

Art.15. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e difettive generali dell’associazione sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, dei probiviri e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.16. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art.17. L’Assemblea è presieduta dal presidente; in sua assenza è presieduta dal vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario.

Art.18. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. L’Assemblea delibera sulle modifiche allo statuto con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

Art.19. La gestione dell’associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall’assemblea dei soci su indicazione del Consiglio di amministrazione. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in, qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.20. L’Assemblea straordinaria delibera, con la presenza di almeno il 75% dei soci e la maggioranza dei 2/3 degli intervenuti, sullo scioglimento dell’Associazione, la sua liquidazione o la fusione con altra associazione.

Art.21. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall’Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione; essi giudicheranno ex bono et a equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.22. Tutte le cariche sociali sono gratuite. E’ ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento di particolari incarichi.

Art.23. L’Assemblea può approvare regolamenti per meglio regolare uno o più aspetti della vita associativa tuttavia in nessun caso i regolamenti possono derogare al presente statuto. Per quanto non contemplato nel j presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente. Arpino lì, 13/07/2000